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#217 GLI INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS

Gli scambi commerciali sono la salvezza e la ricchezza del mondo. Sono anche uno stimolo a mantenere la pace, condizione indispensabile affinché si sviluppi e possa prosperare il commercio e quindi il benessere. Dove c’è un‘economia integrata al resto del mondo è più difficile che possano scoppiare delle guerre. Quando succede, queste hanno pesanti ripercussioni su tutti i mercati. Il commercio da sempre comporta il trasporto di merci e materiali e questo trasporto ha regole scritte e disciplinate. Vediamo come.

Per trasferire della merce da una parte all’altra del mondo ci sono passaggi diversi da considerare. Dal momento in cui la merce lascia il luogo d’origine viene affidata a un corriere, che la trasferisce in porto o in aeroporto, per intraprendere il suo viaggio. Alla fine del quale sarà sdoganata e portata a destinazione. Tutto ha un costo e tutto è soggetto a responsabilità, passaggio dopo passaggio. La Camera di Commercio Internazionale (ICC) ha codificato queste regole definendo le diverse responsabilità, i costi e i rischi. Le ha suddivise in 11 casi specifici e ha dato così vita agli International Commercial Terms, abbreviati in Incoterms. Sono aggiornati nella versione più recente nel 2020.

In pratica si definisce dove termina la responsabilità del venditore e dove inizia quella dell’acquirente. Gli Incoterms sono suddivisi in 4 gruppi. Questi sono EFC e D a seconda della lettera con cui inizia l’acronimo che individua una diversa obbligazione in capo al venditore. Questi gruppi sono:

  • Gruppo E: È il gruppo con le minori obbligazioni in capo al venditore; Con il termine Ex Works (EXW) il venditore consegna le merci all’acquirente mettendole a disposizione presso la propria sede. dal momento in cui la merce viene messa a disposizione nel luogo indicato, i rischi verranno trasferiti a carico dell’acquirente.
  • Gruppo F: Il trasporto principale è a carico dell’acquirente;
  • FCA – Free Carrier (Franco vettore), il venditore consegna le merci all’acquirente in uno dei due seguenti modi:

– se il luogo indicato è la sede del venditore, allora le merci vengono consegnate nel momento in cui vengono caricate sul mezzo di trasporto che viene messo a disposizione dall’acquirente;

– se invece il luogo di consegna è un luogo diverso dalla sede del venditore, allora le merci saranno consegnate quando, dopo essere state caricate sul mezzo di trasporto del venditore, raggiungono l’altro luogo indicato e sono consegnate all’acquirente.

  • FOB – Free On Board. Con questa opzione il venditore si impegna a consegnare le merci posizionandole a bordo della nave o dell’aereo indicati dall’acquirente, nel porto di spedizione indicato. Così gli obblighi del venditore si esauriscono solamente con il carico della merce sulla nave indicata dalla controparte.
  • FAS – Free Alongside Ship. Quando il venditore si impegna a consegnare le proprie merci in prossimità dell’imbarco (nave o aereo) in un luogo indicato dall’acquirente.
international commerce terms

Gruppo C. Il venditore paga il trasporto, ma il rischio rimane a carico dell’acquirente.

  • CPT – Carriage Paid To. Con questo termine il venditore si impegna a consegnare le merci a un vettore di sua scelta. Il rischio passa dal venditore al vettore. Il venditore stipula il contratto di trasporto, e paga le spese di trasporto necessario per portare le merci nel luogo di destinazione indicato dall’acquirente.
  • CIP – Carriage and Insurance Paid To. Il venditore consegna le merci a un vettore di sua scelta che si assume il rischio fino alla consegna. Tuttavia, contrariamente a quanto avviene con il CPT, in questo caso il venditore deve stipulare:

un contratto di trasporto, con pagamento delle relative spese necessarie per poter trasportare le merci nel luogo di destinazione che è indicato in contratto;

un contratto per una copertura assicurativa a favore dell’acquirente in caso di perdita o danneggiamento della merce incluse tutte le condizioni durante il trasporto, incluse le condizioni Institute Cargo Clauses (ICC). 

  • CFR  Cost and Freight: il venditore si impegna a consegnare le merci a bordo della nave o dell’aereo, e solo in quel momento vi è il passaggio del rischio. Al venditore spetta l’onere di stipulare un contratto di trasporto e di pagamento dei relativi costi per il trasporto della merce nel porto di destinazione indicato in contratto.
  • CIF – Cost, Insurance and Freight: Con il termine CIF si indica una clausola contrattuale che impegna il venditore a consegnare le proprie merci a bordo della nave o dell’aereo. Il venditore paga il trasporto fino al porto (o aeroporto) di destinazione indicato. Ne deriva che il rischio di perdita o danneggiamento delle merci viene trasferito al trasportatore solamente quando le merci si trovano a bordo. Inoltre, il venditore ha l’obbligo di stipulare un contratto assicurativo che possa tutelare l’acquirente dal rischio di perdita o di danneggiamento durante il trasporto.

Gruppo D: Il venditore si occupa della consegna fino a destinazione, con la conseguenza che il trasporto e i rischi connessi sono a suo carico.

  • DAP – Delivered at place. Con il termine DAP si “estende” la responsabilità del venditore, considerato che il trasferimento del rischio da costui ad altra parte avverrà quando la merce, pronta per poter essere scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo, viene messa a disposizione dell’acquirente in un luogo di destinazione concordato. Da quanto sopra dovrebbe dunque essere chiaro che il venditore si assume ogni rischio connesso al trasporto della merce fino al luogo di destinazione indicato e concordato con la controparte. Ha sostituito il termine DDU – Delivered duty unpaid.
  • DPU – Delivered at place unloaded. Con la clausola DPU si aggiunge un altro tassello alle responsabilità del venditore, considerato che costui trasferisce il rischio all’acquirente solamente nel momento in cui la merce viene messa a disposizione della controparte, scaricandola nel luogo di destinazione che era stato concordato contrattualmente. Il venditore assume dunque tutti i rischi fino al luogo di destinazione indicato, assumendosi i pericoli di danneggiamento, distruzione, furto o smarrimento della merce durante il trasporto.
  • DDP – Delivered duty paid. Attraverso tale termine, infine, il venditore si assume tutti i rischi fino al momento in cui la merce viene giudicata pronta per poter essere scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo nel punto concordato all’interno di un luogo di destinazione. Il venditore si accolla dunque ogni rischio legato al trasporto della merce nel luogo di destinazione indicato e, in più e rispetto alla precedente clausola, assume anche l’obbligo di sdoganare la merce, non solo per l’export, ma anche per l’import.

Regole precise e accordi che mettono d’accordo il mondo per poter interagire, commerciare e crescere. Perché il commercio è l’unica soluzione naturale alla diffusione del benessere e deve essere il più ampio e libero possibile. Laissez faire, laissez passer .