#124 Regolamento REACH
Dopo avere affrontato le direttive RoHS è doveroso prendere in esame anche il regolamento n. 1907/2026/CE conosciuto come regolamento REACH.
Le direttive dell’Unione europea costituiscono un obiettivo che gli stati membri devono raggiungere, lasciando la libertà ad ognuno di essi di promulgare localmente le leggi necessarie. Al contrario, un regolamento è un vero e proprio atto normativo che impone obbligatoriamente il suo rispetto.
Il Regolamento (CE) 1907/2006, cosiddetto REACH, dall’acronimo “Registration, Evalutation, Authorisation of Chemicals” preveda la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, prodotte o importate nell’Unione Europea in quantità maggiori di una tonnellata per un anno.
L’obiettivo è quello di proteggere l’ambiente senza danneggiare la competitività e la capacità innovativa dell’industria chimica europea.
Il Regolamento riguarda la fabbricazione, l’importazione e l’uso di tutte le sostanze chimiche, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate per l’industria o per la quotidianità.
Il REACH stabilisce che la responsabilità di gestire i rischi delle sostanze chimiche spetta alle industrie. Queste devono fornire informazioni sulla sicurezza delle sostanze che producono, utilizzano o immettono sul mercato. Ecco che produttori e importatori di sostanze chimiche sono obbligati a raccogliere tutte le informazioni per gestire in sicurezza tali sostanze e a trasmetterle all’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) con sede a Helsinki (Finlandia) e istituita da tale regolamento.
Il REACH si basa su quattro diversi processi:
La registrazione delle sostanze con la quale tutti i produttori o importatori devono trasmettere all’ECHA tute le informazioni raccolte e se non sufficienti anche eventuali test.
- La registrazione delle sostanze con la quale tutti i produttori o importatori devono trasmettere all’ECHA tute le informazioni raccolte e se non sufficienti anche eventuali test.
2. La valutazione da parte dell’ECHA delle informazioni trasmesse e la loro conformità.
3. Solo per alcuni usi specifici il REACH concede l’autorizzazione all’uso di sostanze “estremamente preoccupanti” (substance of Very High Concern – SVHC).
4. La restrizione, totale o parziale, di quelle sostanze con rischi inaccettabili per l’ambiente e la salute degli esseri viventi. Le restrizioni sono elencate nell’Allegato XVII.
Questi processi hanno lo scopo di esercitare una pressione sulle imprese affinché riconsiderino il loro portafoglio di sostanze chimiche sostituendo quelle più pericolose con alternative più sicure.
Il regolamento stabilisce che in ogni Stato sia nominata un’autorità nazionale con la responsabilità dell’applicazione del REACH sul proprio territorio. In Italia questo ruolo è coperto dal Ministero della Salute.
Gli obblighi del REACH riguardano in modo particolare, come si diceva prima, tutti i produttori e gli importatori di sostanze chimiche pari o superiori a una tonnellata all’anno ma, in modo indiretto lungo tutta la filiera, coinvolge qualsiasi Società che produce o importa qualsiasi prodotto all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE – Unione Europea + Islanda, Liechtenstein e Norvegia) le quali hanno l’obbligo di verificare che tutti i loro fornitori rispettino il Regolamento REACH, anche semplicemente tramite il rilascio di un’auto dichiarazione di conformità.
Fonti:
https://reach.mise.gov.it/cos-e-reach/reach-in-breve
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