#169 Made-in e origine preferenziale
In questo periodo i dazi doganali sembrano avere preso la massima priorità su qualsiasi altro argomento. Inoltre, il loro inasprimento sulle merci destinate ad entrare nel mercato statunitense solleva forti preoccupazioni nell’opinione pubblica. A fasi alterne, si è però spesso parlato di dazi. Non molti anni fa si auspicavano nei confronti della Cina e dei suoi prodotti, a difesa del Made in Italy e più in generale delle produzioni europee. Il mercato vive in un equilibrio bilaterale. “Gli affari si fanno in due” dico spesso e ogni spinta artificiale può spostare gli equilibri, da una parte o dall’altra. Non ho nessuna intenzione di analizzare qui gli eventuali effetti di una politica dei dazi o, peggio, di una vera guerra dei dazi. Voglio solo affrontare il tema delle ripercussioni burocratiche che questa tassa doganale ha sul lavoro delle nostre imprese.
Gli accordi bilaterali che l’Unione europea ha siglato con alcuni Paesi esterni ad essa hanno creato una zona di origine preferenziale nella quale i Paesi che ne fanno parte vengono privilegiati nei confronti di altri. Di conseguenza, alle loro merci non viene applicato nessun dazio o in alcuni casi viene ridotto.
Si tratta della cosiddetta merce di origine preferenziale. Questi prodotti beneficiano di un trattamento privilegiato, appunto preferenziale. Rientrano in un più ampio quadro normativo, quello del Sistema delle Preferenze tariffarie Generalizzate (PSG) con il quale i paesi in via di sviluppo hanno ottenuto un accesso preferenziale ai mercati dell’Unione europea.
Per sapere quali siano gli stati che rientrano negli accordi preferenziali con Unione Europea è possibile consultare il sito della Commissione Europea seguendo questo link.
I produttori che esportano sono tenuti a loro volta a fornire informazioni sull’origine dei materiali che compongono il loro prodotto. Per questo motivo richiedono una dichiarazione di origine e questa può variare a seconda della provenienza delle merci.
Se questi materiali sono prodotti all’interno di un paese dell’Unione europea, o in uno stato in cui vengono o applicati gli accordi sull’origine preferenziale, allora dovrà essere compilata una DICHIARAZIONE DI LUNGO TERMINE (Long term Declaration – LTD). Si tratta di un documento che deve essere redatto dal fornitore, della durata massima di 24 mesi e una validità retroattiva alla data di emissione.

Nel caso invece in cui la merce dovesse provenire da paesi di origine non preferenziale si dovrà emettere un documento denominato “Made-in”. In questo documento viene dichiarata l’effettiva provenienza della merce.
Tutti i materiali sono codificati tramite l’attribuzione di un codice numerico delle merci o nomenclatura combinata. Con questo codice si individua il prodotto e la tariffa doganale da applicare. Se il materiale è di origine preferenziale allora è esente da dazio, o questo può essere ridotto, altrimenti viene applicato quanto previsto. Tutto questo si inserisce in una serie di norme e obblighi che le nostre imprese sono tenute a rispettare.
Partendo da concetti inalienabili, quali la difesa dell’ambiente o dei diritti dei lavoratori, arriviamo a costanti messe al bando di sostanze pericolose con ampliamento della lista semestrale. Così tutto il lavoro che viene fatto per garantire la conformità REACH(1907/2006/CE), SVHC, ROHS, PFAS, POP’s, CONFLICT MINERALS rischia di dover essere aggiornato nel giro di sei mesi con conseguente aggravio di lavoro per tutti. Il risultato è stato che le ditte più strutturate tra i produttori hanno creato un dipartimento interno con l’obbligo di seguire tutti gli aggiornamenti normativi. Ma non sempre riescono a muoversi in modo indipendente e diventa necessario appoggiarsi a consulenti esterni esperti nel settore.